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Deroghe al Codice dei contratti per favorire l’edilizia scolastica

lentepubblica.it • 27 Marzo 2014

Per attuare  le  misure   urgenti   in   materia   di riqualificazione  e messa in sicurezza delle istituzioni  scolastiche il d.P.C.M. 22 gennaio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 18 marzo 2014, n. 64) consente ai sindaci  ai presidenti delle province interessati – che a tal fine operano in qualità di  commissari governativi  fino  al  31  dicembre 2014  – di derogare ad alcune disposizioni sia del Codice dei contratti pubblici che del relativo regolamento di esecuzione. In particolare, quanto al  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è possibile derogare agli:

1) art. 11, comma 10, che individua il termine prima del quale non può essere stipulato il contratto (c.d. stand still)   con il concorrente risultato aggiudicatario all’esito della gara, e comma 12, che individua il termine di inizio dell’esecuzione del contratto;

2) art. 12, comma 1, terzo periodo, che prevede, in caso di richiesta di chiarimenti o documenti, la sospensione del termine previsto dai precedenti periodi dello stesso comma per l’approvazione, da parte dell’organo competente dell’aggiudicazione provvisoria;

3) art. 12, comma 2, terzo periodo, che prevede, in caso di richiesta di chiarimenti o documenti, la sospensione del termine previsto dai precedenti periodi dello stesso comma per l’approvazione, da partedell’organo competente, del contratto stipulato;

4) art. 12, comma 3, terzo periodo, che prevede, in caso di richiesta di chiarimenti o documenti, la sospensione del termine previsto dai precedenti periodi dello stesso comma per il controllo, da parte dell’organo competente, del contratto stipulato;

5) art. 48, commi 1 e 1-bis, relativamente al controllo del possesso dei requisiti in capo al concorrente;

6) art. 70, sui termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, nei  limiti  in  cui  ciascun  termine minimo  ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;

7) art. 71, nelle procedure aperte, in relazione ai termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte;

8) art. 122, c omma 5, secondo periodo, nei contratti di lavori pubblici sotto soglia, in relazione alla  pubblicazione degli avvisi e dei bandi su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazniale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori;

9) art. 122, comma 6, nei contratti di lavori pubblici sotto soglia  in relazione ai termini di ricezione delle domandedi partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;

10) art. 123, per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila di euro,per la procedura ristretta semplificata, limitatamente ai ermini di scadenza  di  cui  ai commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;

11) art. 125, comma 6, nei lavori, servizi e forniture in economia, in relazione all’individuazione, da parte di ciascuna stazione appaltante, dei lavori eseguibili in economia, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito de i categorie generali.

Quanto al regolamento, approvato con d.P.R.  5  ottobre  2010,  n. 207, è possibile derogare a tutte le disposizioni strettamente  connesse  ai citati  articoli derogabili del d.lgs. 12 aprile 2006, n.  163.

FONTE: www.lineevcp.it, rivista on line dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, Servizi e Forniture

edilizia sostenibile

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